Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2021, n. 9823 – Rischio di contatto con carrelli elevatori aziendali: lavoratore investito dal muletto in retromarcia

Fatto

  1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 30 novembre 2017, con cui C.C.D. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro trecento di multa e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile in relazione al reato di cui all’art. 590, comma terzo, cod. pen. (per avere, nella qualità di legale rappresentante della N.C. s.r.l., per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla prevenzione antinfortunistica, in violazione dell’art. 64, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 81 del 2008, per non avere adeguatamente protetto la postazione di lavoro ove operava l’infortunato a fronte del rischio di contatto con carrelli elevatori aziendali – cagionato a DB.F.G., che veniva investito da un cd. muletto condotto dal dipendente G.N., lesioni personali guarite in un tempo superiore a giorni quaranta).
    In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, l’operaio DB.F.G. era intento ad effettuare un’operazione di molatura di una vite sull’unico bancone di lavoro attrezzato ad officina presente in azienda, in una zona aperta al passaggio di mezzi a motore, in assenza di protezioni di alcun tipo idonee ad impedire ai mezzi meccanici di investire le persone occupate nell’officina, di una separazione tra la zona di transito mezzi e di segnali i quali potessero evidenziare la zona di passaggio. In tale contesto, il DB.F.G. era investito da un muletto condotto da G.N., mentre effettuava un’operazione di retromarcia.

Il verbale del 10 ottobre 2002, attraverso il quale la difesa intendeva dimostrare che C.F. aveva assunto la qualifica di R.S.P.P. dal 2009, riguardava la pregressa società e non era stato pubblicizzato. Tale investitura non era seguita dalla produzione di un documento, dal quale risultasse che aveva sortito un effetto pratico.

Inoltre, C.F. non era stato destinato a sovraintendere l’intero settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro e non gli era stata riconosciuta un’ampia facoltà di spesa ed autonomia. Egli, peraltro, non appariva rivestire la competenza e la professionalità per svolgere tali funzioni.
Anche a volere sostenere la tesi dell’assunzione di una delega di fatto da parte di C.F., la sua responsabilità tutt’al più poteva essere considerata concorrente.

  1. C.C.D., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell’art. 16 d. lgs. n. 81 del 2008 e vizio di motivazione.

Si deduce che all’interno dell’azienda era noto che C.F. era titolare della qualifica di R.S.P.P. Tale dato era desumibile dalle deposizioni rese dallo stesso C.F. e dall’impiegata amministrativa Ca..
La posizione di consigliere di amministrazione da lui rivestita non ostava all’assunzione di tale qualifica.
Era errato ritenere che la delega di fatto associava il delegato alla responsabilità del delegante senza sostituirla, per età e grado di istruzione, di fatto, C.C.D. aveva ceduto l’azienda ai figli, riservandosi il ruolo di mantenere i rapporti coi clienti e con le banche.

2.2. Violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che l’ambito lavoristico o il tipo di lesioni derivate all’infortunato non poteva essere ritenuto fattore impeditivo all’applicazione della causa di non punibilità, occorrendo invece valutare la specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dall’originaria previsione di soglie di maggiore o di minore offensività.

2.3. Violazione dell’art. 78 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che, in violazione dell’art. 78, lett. d), cod. proc. pen., l’atto di costituzione di parte civile non conteneva una descrizione inequivoca tra il danno lamentato e il comportamento attribuibile all’imputato, apparendo insufficiente la semplice dichiarata intenzione di ottenere il risarcimento dei danni subiti o la restituzione di quanto sottratto.

Inoltre, era pacifico che l’Inail avesse già erogato la rendita al lavoratore; la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art. 13 d. lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consentiva di ritenere sufficiente il mero richiamo al danno cagionato dai fatti di cui all’imputazione. Per tale ragione, la costituzione di parte civile doveva essere ritenuta inammissibile per violazione dell’art. 78, lett. e), cod. proc. pen.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corresponsabilità della parte civile.
Si deduce che, contrariamente a quanto dedotto dal P.M. e dalla parte civile, il DB.F.G. aveva sentito il cicalino della retromarcia del muletto, ma non se ne era curato, perché, a suo dire, da sempre lo stesso era abitualmente ricoverato nello stallo posto nelle vicinanze del bancone, senza particolare disagio. In sostanza, il DB.F.G. era rimasto inerte ed indifferente, rimettendosi (erroneamente) alla cautela del collega G.N.

Anzi, il DB.F.G. aveva addirittura sentito il rumore del muletto attaccato, cioè in moto.
La circostanza che il lavoratore si trovasse di spalle al muletto era poco significativa, in quanto se egli aveva ascoltato un rumore forte, non poteva non averne ascoltato uno più lieve.

3. Con memoria del 12 novembre 2020, la difesa della parte civile DB.F.G. chiedeva respingersi il ricorso dell’imputato.

3.1. In ordine al tema della delega di funzioni, doveva rilevarsi che il ricorrente, in violazione della regola dell’autosufficienza, non aveva allegato al ricorso il verbale di assemblea ordinaria dei soci della Nuova C. s.a.s. del 10 ottobre 2002, al quale si era riferito nel formulare l’eccezione.
Peraltro, contrariamente al disposto di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, tale documento (allegato alla memoria dalla stessa parte civile), privo di data certa e non pubblicizzato neanche in visura camerale, consisteva in un mero verbale stilato privatamente dalla società, in assenza di un notaio e/o di ulteriori segni grafici distintivi (timbro postale, marca con annullo, ecc.). Dal testo del documento, peraltro, emergeva l’assenza di qualsiasi riferimento alla materia della sicurezza e del lavoro e non si comprendeva a quale soggetto sarebbe stata attribuita; né risultava nominato un R.S.P.P.

In base alle dichiarazioni da lui stesso rese all’udienza del 23 marzo 2017, C.F. era privo del titolo di studio necessario all’acquisizione della qualifica di R.S.P.P.. La deposizione della dipendente Ca., secondo cui C.F. avrebbe svolto un corso di R.S.P.P. non era allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. In ogni caso, l’assunzione di tale carica non scriminava gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della N.C. s.r.l. nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
3.2. Con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., dovevano richiamarsi le considerazioni della Corte di appello relative alle gravissime conseguenze subite dalla persona offesa (sette interventi chirurgici ad entrambe le gambe nell’arco di due anni). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, doveva escludersi la corresponsabilità della persona offesa, la quale si trovava di spalle e, a causa del frastuono presente nel capannone, non aveva sentito il cicalino del mezzo in retromarcia.

3.3. Per quanto attiene alla costituzione di parte civile, sempre in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente non aveva allegato il documento sul quale si fondava l’eccezione.
In ogni caso, dalla lettura dell’atto di costituzione (allegato alla memoria) si com­ prendeva la sussistenza di una chiara ed articolata istanza risarcitoria.

3.4. In relazione al preteso concorso della vittima nella causazione del sinistro, il ricorrente si limitava a riportare brani di dichiarazioni di testi, senza allegarli al ricorso. Al riguardo, doveva richiamarsi quanto già esposto in precedenza (vedi par. 3.2.).

Diritto

Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze generiche e manifestamente infondate.

  1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, le censure prospettate dall’imputato C.C.D. risultano aspecifiche, in quanto non si confrontano con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che, trattandosi di doppia conforme in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo, si integrano tra di loro.

A ciò va aggiunto che l’art. 16, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni, da parte del datore di lavoro, alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Tale condizione è stata esclusa con una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, fondata sulla totale assenza di delega di funzioni in materia di sicurezza e sulla carenza dei requisiti di professionalità del presunto delegato.

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di la­voro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).

A ciò va aggiunto che, in materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità (Sez. 4, n. 44141 del 19/07/2019, Macaluso, Rv. 277360; Sez. 3, n. 14352 del 10/01/2018, Bulfaro, Rv. 272318).

Come osservato dalla Corte milanese e dalla difesa di parte civile, il documento al quale si riferisce la difesa è del tutto generico ed inidoneo ad integrare una valida delega di funzioni e a far attribuire a C.F. la qualifica di R.S.P.P.

  1. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po­tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato la gravità delle conseguenze lesive subite dalla persona offesa – tali da determinare una malattia giudicata guaribile in giorni quaranta – decisiva ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, così escludendo la particolare tenuità del fatto.
Si tratta di circostanza indiscutibilmente significativa, che rientra tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen..

  1. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490; Sez. 6, n. 32705 del 17/4/2014, Rv. 260325) ha già avuto modo di affermare che, in tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni, che giustificano la domanda risarcitoria, è funzionale esclusivamente all’individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un’esposizione analitica della causa, sicché, per soddisfare i requisiti di cui all’art. 78, lett. d), cod. proc. pen. è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza.

Nel caso in esame, nell’atto di costituzione, la parte civile ha richiamato integralmente il capo di imputazione e ha espresso la volontà di ottenere il risarcimento del danno, discendente dall’accertamento della condotta descritta. A ciò va aggiunto che la parte civile è la stessa vittima del reato e che nel capo d’imputazione la condotta e le lesioni cagionate sono analiticamente specificate.

4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va premesso che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le mede­ sime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Canna­ vacciuolo, non massimata).
Questa Corte di legittimità ha ribadito che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone, Rv. 243838).

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, peraltro, attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomenta­ zioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542)
Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, infatti, ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità esclusiva del prevenuto per l’incidente sul lavoro.
Al riguardo, i giudici di merito hanno recepito, con motivazione lineare e coerente, le risultanze delle deposizioni testimoniali e, in particolare, quella del teste G. della ASL Milano nonché il verbale di prescrizioni, dalle quali emergeva la mancata protezione della postazione di lavoro del banco officina presente sotto la tettoia, dove si trovava il B., nonostante si trattasse di una posizione di passaggio per i carrelli elevatori, in violazione del punto 1.8 dell’Allegato IV d.lgs. n. 81 del 2008. La Corte di merito ha escluso la corresponsabilità del lavoratore per l’evento lesivo, in quanto questi si trovava di spalle nel momento in cui era investito dal muletto e, a causa del frastuono presente nel capannone, non aveva sentito il cicalino del muletto che lo stava colpendo, confermando le valutazioni del Tribunale al riguardo. Il giudice di primo grado, peraltro, aveva escluso ogni rilievo delle deposizioni testimoniali sul punto, le quali si concentravano su circostanze valutative (l’entità del rumore del cicalino) del tutto soggettive; inoltre, aveva dato atto che la persona offesa si trovava al bancone, di spalle e intento a lavorare sulla mola e che il muletto era dotato di specchietto retrovisore, per cui era possibile fare affidamento sul corretto uso del medesimo da parte di G.N..
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in nessun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione.
Il motivo di impugnazione sopra richiamato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni è del tutto assertivo e il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare congrua ed adeguata, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità.

Il ricorrente oppone la propria diversa ricostruzione dei fatti, senza riuscire a disarticolare l’esauriente apparato argomentativo, citando brani di deposizioni testimoniali, a suo dire a sé favorevoli, senza però produrre integralmente i relativi verbali, in violazione del principio di autosufficienza.

  1. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DB.FG. che, tenuto conto della natura della controversia, vanno liquidate nella misura dell’importo di euro tremilacinquecento oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A.
  2. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende non­ ché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile DB.FG. che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2020.

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