Cassazione penale, sez. 4, 28 febbraio 2025, n. 8289 – autista investito da un carrello durante le operazioni di carico nel porto industriale. se il preposto è impegnato in altra attività non è garantita la vigilanza. necessaria un’organizzazione
Fatto
La Corte d’Appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa in data 5 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno nei confronti di A.A., ha dichiarato l’estinzione per prescrizione della contravvenzione relativa alla violazione dell’art. 18 comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008, e ha confermato l’accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.
In sintesi, il fatto, come ricostruito dai giudici del merito, per una migliore intelligenza dei motivi del ricorso.
Il giorno 21 luglio 2016, B.B., autista dipendente della ditta “TCR Srl”, giunto presso il porto industriale di Livorno per il ritiro di una partita di cellulosa, posizionava il proprio autoarticolato nei pressi della banchina antistante al deposito doganale in concessione alla ditta C.C.. Nel corso delle operazioni di carico di alcune balle, affidate al carrellista D.D., dipendente della ditta C.C., il B.B., spostandosi a piedi presso il terminal, veniva travolto mortalmente dal carrello condotto dal D.D.
I giudici di merito hanno ritenuto che l’evento fosse ascrivibile alla condotta colposa dell’imputato, sebbene determinato da ulteriori concause, tra le quali la condotta gravemente colposa della vittima, inosservante dell’obbligo di trattenersi nei pressi del proprio mezzo durante le operazioni di carico, se non addirittura all’interno della cabina, come previsto nelle regole di comportamento affisse anche nell’ufficio del “terminal C.C.”.
Altra concausa è stata individuata nel comportamento del carrellista che, non conoscendo l’esatta posizione del B.B., non avrebbe dovuto manovrare il carrello marciando in avanti, senza visibilità sull’area di manovra a causa del voluminoso carico di balle antistante alla posizione di guida.
Fattore determinante dell’evento è stato individuato nel mancato controllo sullo svolgimento dell’attività del carrellista da parte del preposto E.E..
Tale controllo, secondo i giudici di merito, era risultato, in concreto, inesigibile per colpa del datore di lavoro, odierno ricorrente, a causa del fatto che lo stesso preposto era stato addetto, contestualmente, alle mansioni di carrellista. Infatti, al momento del sinistro, era intento a caricare balle di cellulosa su un altro camion parcheggiato dietro a quello del B.B., omettendo il controllo sulle operazioni svolte dal D.D.
La doppia mansione, ad avviso dei giudici di merito, aveva determinato l’impossibilità di poter contemporaneamente controllare l’operato dell’altro carrellista; e ciò per una scelta imprenditoriale del datore di lavoro.
Conseguentemente, la decisione di affidare al preposto l’obbligo specifico di controllo dell’altro carrellista e quello di eseguire le medesime mansioni di carrellista risultava inadeguata a consentire la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Per le suddette ragioni, è stato ritenuto che il A.A., nella sua veste di amministratore delegato della ditta C.C., fosse responsabile di quanto accaduto.
Sono stati individuati ulteriori profili di colpa in capo al datore di lavoro afferenti al fatto che, nel piazzale dove si verificò il sinistro dove normalmente confluivano più operatori, quali i carrieristi e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.
- A.A., attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge la decisione impugnata, osservando che la motivazione ha incentrato la penale responsabilità sulla circostanza delle doppie funzioni attribuite al preposto E.E., il quale avrebbe dovuto svolgere funzioni di controllo e compiti operativi, nella specie di carrellista.
Il ricorrente osserva che nessuna disposizione di legge prevede l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre mansioni affidabili allo stesso.
D’altro canto, ciò sarebbe ricavabile anche da alcune massime giurisprudenziali che affermano la non necessaria presenza costante e continua dello stesso preposto sui luoghi di lavoro.
Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte fiorentina, relativa alla impossibilità del E.E. di procedere al controllo, risulterebbe infondata, e comunque non esclusa dalla circostanza che costui avesse svolto anche un ruolo operativo proprio.
Tra l’altro, una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che il preposto in azienda debba svolgere solo i compiti connessi al ruolo di vigilanza, slegato da ogni altra mansione, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 81/08 che, pur attribuendo obblighi specifici al medesimo, non vieta lo svolgimento di compiti operativi.
Nel caso di specie, il E.E. era stato correttamente formato e informato in ordine alle funzioni di controllo; e perciò nulla impediva al medesimo di verificare le condizioni di sicurezza e poi dedicarsi al proprio compito operativo.
Di conseguenza, il datore di lavoro non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile per aver conferito al preposto anche compiti operativi.
D’altro canto, l’evento si era verificato per una serie di concause svincolate dagli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro e non prevedibili da parte dello stesso.
Nella stessa sentenza della Corte territoriale, era confermato che il DVR riportava tutte le procedure da osservare, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati.
Il E.E., dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa, non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.
2.2 Con il secondo motivo, censura per vizio di motivazione la sentenza impugnata la quale è caduta in evidente contraddizione nella parte in cui, dopo aver affermato che il comportamento della vittima era da ritenersi gravemente colposo, alla luce del fatto che lo stesso era perfettamente a conoscenza delle regole vigenti nel terminal, avendo in precedenza effettuato più volte lo stesso tipo di lavoro, ciò nonostante ha escluso che tale condotta rivestisse gli estremi della abnormità.
In effetti il comportamento della vittima avrebbe dovuto ritenersi talmente abnorme, perché appunto come affermato dalla Corte territoriale “gravemente imprudente”, da interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del datore di lavoro.
- Il Procuratore Generale ha depositato memoria e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
- La prima censura è diretta innanzitutto a contestare la motivazione, nella parte in cui ha ravvisato la penale responsabilità dell’imputato nel fatto di non aver garantito un effettivo controllo sulle operazioni di carico effettuate dal D.D., avendo attribuito doppie funzioni al preposto E.E., il quale essendo addetto anche al compito operativo di carrellista, in atto al momento del sinistro, non avrebbe potuto contestualmente sovraintendere al controllo.
Il ricorrente osserva che nessuna disposizione di legge prevede l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre mansioni affidabili allo stesso. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte fiorentina, relativa alla impossibilità del E.E. di effettuare le azioni di vigilanza, risulterebbe infondata, e comunque non esclusa dalla circostanza che costui avesse contestualmente svolto anche un ruolo operativo proprio.
Il motivo è infondato.
1.1 Va premesso che l’evoluzione della disciplina posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è orientata verso la prevenzione mediante organizzazione.
La giurisprudenza ha colto questa evoluzione, enfatizzando la priorità della pretesa ordinamentale ad una efficiente organizzazione prevenzionistica.
È ormai consolidato il principio secondo il quale è generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio cagionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa; a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison).
La relazione istituita tra le fondamentali scelte organizzative e l’evento chiarisce che principalmente nella colpa per difettosa organizzazione si rinviene la ragione del rimprovero al datore di lavoro.
Già da tempo questa Sezione ha valorizzato i riferimenti normativi contenuti nel decreto 81/2008 per identificare quale principale obbligo datoriale l’obbligo di predisporre un assetto organizzativo strumentale alla prevenzione del rischio lavorativo.
L’art. dall’art. 2 lett. b) del TU 81/2008 definisce “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il legislatore ha perciò imposto al datore di lavoro di definire l’organizzazione per la produzione, in modo che essa sia al contempo un’organizzazione per la prevenzione dei rischi ai quali è esposto il lavoratore.
Gli artt. 15, 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008 sono le principali disposizioni che si occupano della valutazione dei rischi, delineandone i profili più caratteristici, tra i quali qui è sufficiente rammentare la riserva in capo al datore di lavoro e la sua onnicomprensività: devono essere valutati tutti i rischi connessi all’attività lavorativa, ivi compresi quelli implicati dallo stesso modo di produzione.
Di pari passo, l’attribuzione di responsabilità per il fatto colposo ha progressivamente spostato la propria attenzione dalla mancata adozione di singole misure di prevenzione alla mancata o inidonea “progettazione” della sicurezza del lavoro.
Il deficit organizzativo è divenuto il principale addebito mosso al datore di lavoro.
Si pretende da questi la predisposizione di un sistema di gestione della prevenzione, articolato in termini congrui rispetto alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione produttiva, sia quanto alle figure soggettive chiamate a concorrere al funzionamento di tale sistema, sia quanto alle funzioni da assegnare ai diversi ruoli (Cass. sez. 4, n. 27583 del 13/04/22, pag. 13 ss)
In sintesi, accanto agli obblighi concernenti la valutazione del rischio, è stata progressivamente accentuata l’importanza data alla predisposizione di un’organizzazione funzionale all’attuazione delle misure adottate e alla garanzia di un controllo effettivo sulle prassi elusive delle prescrizioni prevenzionistiche.
1.2 La motivazione della Corte distrettuale è in linea con la suddetta impostazione, avendo sottolineato che l’aver conferito al preposto anche funzioni operative di carrellista, in quel momento svolte, avesse oggettivamente impedito il controllo sulle operazioni di carico svolte dal collega D.D. da cui derivò la morte del B.B.
In effetti, viene evidenziato in sentenza che l’errata manovra del D.D. – il quale, anziché procedere a marcia indietro, con il cicalino sonoro attivato e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti, senza alcuna visibilità, per essere ostruita dal posizionamento delle balle trasportate – avrebbe dovuto essere corretta dal preposto deputato a un effettivo ed esigibile controllo.
Sotto il profilo colposo, al datore di lavoro è stato rimproverato di non aver, di fatto, garantito la vigilanza da parte del preposto, contemporaneamente impiegato in altre attività.
E ciò, secondo i giudici di merito, è stato determinato da scelte imprenditoriali attribuibili al datore di lavoro.
La suddetta argomentazione è priva di profili di illogicità.
Il ruolo del preposto è definito, dall’art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I poteri di iniziativa, previsti dalla suddetta norma, sono evidentemente funzionali al miglior espletamento dei compiti di controllo.
In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale – che per il preposto, ai sensi dell’articolo 2 citato, è costituito dall’attività di controllo – devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.
Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni.
L’argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile (Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno.
Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.
Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro.
La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito.
E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l’errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata.
Lo stesso preposto, avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l’errata manovra che provocava l’evento mortale.
In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato.
Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all’infortunio mortale.
Ha sottolineato che nel piazzale dove si verificò il sinistro, nel quale normalmente confluivano più operatori, quali i carrellisti e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.
La decritta situazione rendeva l’ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all’interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l’apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone.
Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall’istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E..
Al riguardo, risulta aspecifica la censura del ricorrente, secondo la quale il rischio dell’urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati (pag. 7 del ricorso).
Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.
Il fatto che il rischio connesso alla presenza di pedoni nell’area di carico fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell’imputato dell’esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione, sul campo, degli indicati sistemi di sicurezza.
Questa Corte ha già affermato che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).
- Manifestamente infondato è il secondo motivo.
Nella sentenza impugnata è stato logicamente affermato che la condotta della persona offesa non poteva ritenersi abnorme.
Il compartimento del B.B. non poteva ritenersi estraneo a ogni forma di controllo da parte dei soggetti preposti all’osservanza delle misure di prevenzione e non era eccentrico rispetto all’area di rischio che gli stessi avrebbero dovuto governare.
La decisione – nella valutazione dell’idoneità della misura organizzativa prevista dal datore di lavoro per prevenire il concretizzarsi del rischio di investimento dei pedoni da parte dei carrelli elevatori nella banchina di carico – ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le “norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore” (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 27624201; Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 23925301).
Infatti, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente.
La Corte distrettuale, quindi, correttamente ha ricondotto all’area del rischio governato dal datore di lavoro anche il possibile investimento dei pedoni derivante da negligenza, imprudenza, imperizia di costoro e dei conducenti dei muletti.
D’altra parte, “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale” (Sez. 7, n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 26612901; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 24527401).
In effetti, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa (Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 16/09/2020, Dentamaro, Rv. 28007001).
Va aggiunto che “in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem” foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l’ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto (Sez. 4 -, sent. n. 20092 del 19/01/2021 Ud. (dep. 20/05/2021) Rv. 281174-01).
Tali principi rendono manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui la gravità della colpa del lavoratore implica, di per sé, l’abnormità del suo comportamento.
In linea generale, si osserva che il comportamento abnorme non È automaticamente riconducibile alla gravità della colpa del lavoratore.
In tema di interruzione del nesso causale tra condotta del gestore del rischio ed evento verificatosi, la giurisprudenza di questa Corte ha consolidato l’orientamento secondo il quale essa si determina solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (ex multis, Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, Rv. 266786).
Con specifico riferimento alla materia prevenzionistica, ciò ha condotto ad una innovazione concettuale e terminologica, di talché la causa interruttiva non è il comportamento imprevedibile del lavoratore infortunatosi o la sua condotta particolarmente imprudente, bensì quell’azione o omissione che innesta nel decorso causale un rischio nuovo ed eccentrico rispetto a quello affidato al soggetto della cui responsabilità si discute.
In tal senso è l’indicazione giurisprudenziale secondo la quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269603; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237).
Nel caso che occupa, come correttamente rilevato dai giudici di merito, le imprudenze del carrellista e della vittima erano direttamente correlate alle mansioni loro affidate e al contesto nel quale le avevano espletate.
Sicché, ben lungi dall’introdurre un rischio che esulava dall’area di quelli affidati ai garanti della sua incolumità, il comportamento della vittima ne è stato diretta evoluzione.
- Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato nelle sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025.
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